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Home/Guide tecniche/Quando una porta tagliafuoco ha bisogno del maniglione antipanico EN 1125 o EN 179
Normativa & permessi

Quando una porta tagliafuoco ha bisogno del maniglione antipanico EN 1125 o EN 179

Il maniglione antipanico si vede spesso sulle porte tagliafuoco, e viene da pensare che le due cose vadano sempre insieme.

A cura dell'Ufficio tecnico Skema Libero · Aggiornato al 26/10/2026

Non è così: il maniglione dipende dal fatto che la porta sia un'uscita lungo una via d'esodo e da quante persone la usano, non dalla resistenza al fuoco. Qui vediamo cosa chiede il DM 3 novembre 2004, cosa cambia se il progetto segue il Codice di prevenzione incendi, quale maniglione si può montare su una porta tagliafuoco, chi firma la dichiarazione di installazione e dove si annotano i controlli.

Il maniglione dipende dalla via d'esodo

La resistenza al fuoco e il dispositivo di apertura sono due requisiti separati. La porta tagliafuoco chiude il passaggio fra due compartimenti e impedisce al fuoco di passare per il tempo previsto; il maniglione serve ad aprirla in fretta dal lato di chi esce. Una porta può avere tutti e due i requisiti, uno solo o nessuno.

Il DM 3 novembre 2004 si applica ai dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie d'esodo, nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione. Se una porta tagliafuoco chiude un locale che non sta su una via d'esodo, quel decreto non entra in gioco. Quali porte avranno il maniglione lo indica il progetto antincendio.

Che differenza c'è fra un dispositivo EN 1125 e uno EN 179

La UNI EN 1125 riguarda i maniglioni antipanico a barra orizzontale. La UNI EN 179 riguarda i dispositivi per le uscite d'emergenza azionati da una maniglia a leva o da una piastra a spinta. Una nota alla tabella S.4-6 del Codice di prevenzione incendi precisa che i dispositivi EN 179 «sono progettati per l'impiego da parte di personale specificamente formato», cioè da persone che conoscono l'edificio.

Per tutti e due il DM 3 novembre 2004 chiede la marcatura CE e la conformità alla propria norma, o a norme equivalenti.

Le soglie del DM 3 novembre 2004

Nelle attività dove il decreto si applica, l'articolo 3 distingue due casi, «fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche».

Servono dispositivi almeno conformi alla UNI EN 179 se l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone, oppure se l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 e meno di 26 persone.

Servono dispositivi conformi alla UNI EN 1125 se l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone, se l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone, oppure se ci sono locali con lavorazioni e materiali che comportano pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti. Basta una di queste condizioni.

Se il progetto antincendio segue il Codice

Per le attività a cui si applicano le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) il DM 3 novembre 2004 non si applica. Lo esclude l'articolo 5, comma 1-bis, lettera c, del decreto del 2015, aggiunto dal DM 12 aprile 2019 e in vigore dal 20 ottobre 2019. In quel caso si guarda la tabella S.4-6, che riguarda le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo.

Le soglie sono diverse da quelle del 2004 e non vanno mescolate. La tabella chiede apertura nel senso dell'esodo e dispositivo UNI EN 1125 quando la porta serve più di 50 occupanti in ambiti non aperti al pubblico, più di 25 in ambiti aperti al pubblico, più di 10 nelle aree a rischio specifico. Nelle aree a rischio specifico da 6 a 10 occupanti serve un dispositivo UNI EN 179. Negli altri casi decide la valutazione del rischio.

Gli occupanti si contano sulla singola porta, nella condizione d'esodo più gravosa. Per specifiche necessità la tabella ammette dispositivi diversi, per esempio secondo le norme EN 13633 o EN 13637, e il Codice ammette anche porte apribili nel verso dell'esodo «a semplice spinta sull'intera superficie della porta».

Nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio regolati dal DM 3 settembre 2021 (attività non soggette ai controlli, fino a 100 occupanti e 1000 m², con gli altri requisiti del decreto) vale un'altra regola: se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da più di 25 occupanti devono aprirsi nel senso dell'esodo e avere un dispositivo UNI EN 1125 o equivalente.

Qualche esempio

Un negozio aperto al pubblico, soggetto ai controlli e non progettato con il Codice, ha un'uscita utilizzabile da 40 persone: per il DM 3 novembre 2004 serve un dispositivo UNI EN 1125, perché si superano le 9 persone.

Un deposito non aperto al pubblico, sempre fuori dal Codice, ha una porta d'uscita usata da 15 addetti: il decreto chiede dispositivi almeno UNI EN 179. Se le persone che possono usare quella porta diventano più di 25, serve l'EN 1125.

Se lo stesso negozio è progettato con il Codice, l'uscita da 40 persone in un ambito aperto al pubblico ricade nella tabella S.4-6: più di 25 occupanti, quindi apertura nel senso dell'esodo e dispositivo EN 1125. Con 20 occupanti la tabella non fissa il dispositivo e si decide con la valutazione del rischio. Sono esempi per capire il meccanismo: per una porta vera i conti li fa il progettista.

Il maniglione deve essere adatto a quella porta

Su una porta tagliafuoco non si monta un maniglione qualsiasi. Deve essere marcato CE secondo la norma richiesta e previsto nella documentazione del produttore della porta, insieme alla serratura adatta. Con la dichiarazione di conformità il produttore garantisce la prestazione della porta solo per le modifiche consentite nell'atto di omologazione (DM 21 giugno 2004, art. 2, lett. h): un foro o un taglio fatto in cantiere senza istruzioni esce da questa garanzia.

Nel programma ufficiale del corso per i manutentori di porte tagliafuoco, fra gli errori di posa, compare proprio la «Presenza di fori e tagli su ante e telai». Per questo conviene decidere il maniglione prima di ordinare la porta.

Padilla, di cui siamo rivenditore ufficiale, propone maniglioni UNI EN 1125 marcati CE, a leva e di tipo push, che arrivano con le istruzioni d'uso e manutenzione.

Sulle porte di mano il listino Padilla prevede la predisposizione in fabbrica: forature sull'anta e cambio della serratura con quella antipanico, marcata CE secondo la UNI EN 12209. Le porte a due ante hanno di serie rinforzi interni per montare in seguito maniglioni e chiudiporta, e nell'anta secondaria una controserratura convertibile alla funzione antipanico.

Sulle porte reversibili da magazzino il maniglione si ordina a parte: Padilla le fornisce, a richiesta, con la serratura antipanico già inserita, ma le forature per il maniglione restano a carico di chi installa e vanno fatte seguendo le istruzioni del produttore. Le versioni sono descritte nella scheda delle porte metalliche Padilla a una e due ante.

Chi monta il maniglione e chi firma la dichiarazione

Il DM 3 novembre 2004, all'articolo 4, divide i compiti. Il produttore fornisce le istruzioni per la scelta, l'installazione e la manutenzione. L'installatore monta il dispositivo «osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore» e deve redigere, firmare e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento a quelle indicazioni. Il titolare dell'attività conserva la dichiarazione.

I maniglioni sulle porte tagliafuoco Padilla che posiamo li montiamo noi, e rilasciamo la dichiarazione di corretta installazione che richiama le istruzioni di montaggio del produttore; il riferimento al DM 3 novembre 2004 vale nelle attività dove quel decreto si applica. Per la porta firmiamo a parte la dichiarazione di corretta posa chiesta dal DM 21 giugno 2004, spiegata nella guida sulla dichiarazione di corretta posa delle porte tagliafuoco.

Montiamo anche gli elettromagneti che tengono aperta la porta: quelli a listino Padilla sono a 24 V e conformi alla UNI EN 1155. Il collegamento all'impianto di rivelazione o alla centralina lo fa l'elettricista. Per le porte tagliafuoco lungo le principali vie di passaggio il Codice raccomanda il fermo elettromagnetico asservito all'impianto di rivelazione: è una raccomandazione, non un obbligo generale, e se serve lo indica il progetto.

Manutenzione, registro e vecchi dispositivi senza marcatura CE

Dopo la posa, la manutenzione dei maniglioni spetta al titolare dell'attività: per l'articolo 4 del DM 3 novembre 2004 va fatta seguendo le istruzioni del produttore, e manutenzioni e controlli si annotano sul registro. Il decreto rimanda al registro del DPR 37/1998, che però è stato abrogato dal DPR 151/2011 (art. 12).

Oggi il registro dei controlli è previsto dall'articolo 6, comma 2, del DPR 151/2011 per le attività soggette che non ricadono nel D.Lgs. 81/2008, dal DM 1° settembre 2021 (Allegato I, punto 1) nei luoghi di lavoro e dal capitolo S.5 del Codice per le attività progettate con il Codice.

Nei luoghi di lavoro questi interventi li fanno tecnici manutentori qualificati. Le regole sulla qualificazione valgono dal 25 settembre 2026, ma il DM 22 settembre 2026 lascia lavorare chi entro quella data aveva già fatto domanda di valutazione, per le tipologie chieste, finché non arriva l'esito e non oltre il 31 marzo 2027.

Il programma del corso per le porte tagliafuoco comprende anche chiudiporta e maniglioni antipanico. Noi i dispositivi li montiamo; la loro manutenzione periodica resta fuori dal nostro lavoro.

Se sulle uscite ci sono ancora maniglioni vecchi senza marcatura CE, nelle attività dove il decreto del 2004 si applica vanno sostituiti: l'articolo 5 lo chiedeva in caso di rottura, di sostituzione della porta, di modifiche peggiorative delle vie d'esodo, e comunque entro sei anni dall'entrata in vigore. Quel termine è scaduto da anni.

Punti chiave

  • Il maniglione antipanico serve sulle uscite lungo le vie d'esodo: la resistenza al fuoco della porta, da sola, non lo rende necessario.
  • Nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco il DM 3 novembre 2004 dice quando serve un dispositivo UNI EN 1125 e quando basta almeno un UNI EN 179, in base a quante persone usano la porta e se l'attività è aperta al pubblico.
  • Se il progetto antincendio segue il Codice di prevenzione incendi, quel decreto non si applica e valgono le soglie della tabella S.4-6, che sono diverse.
  • I dispositivi devono avere la marcatura CE e, su una porta tagliafuoco, essere previsti nella documentazione del produttore della porta: niente fori o tagli improvvisati in cantiere.
  • Chi installa il maniglione firma una dichiarazione di corretta installazione che richiama le istruzioni del produttore: quando lo montiamo noi, la rilasciamo noi.
  • Manutenzione e controlli spettano al titolare dell'attività e si annotano nel registro dei controlli; per quella periodica serve un manutentore, perché noi non la facciamo.
  • La classe e la posizione delle porte le stabilisce il progetto antincendio, e lo stesso vale per i dispositivi di apertura.
Domande frequenti

Le domande più comuni

No. Il maniglione lo richiede l'uso della porta come uscita lungo una via d'esodo, non la sua resistenza al fuoco.

Nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, quando sulle porte delle vie d'esodo sono previsti dispositivi di apertura, il DM 3 novembre 2004 dice se serve un dispositivo UNI EN 1125 o almeno un UNI EN 179; se il progetto segue il Codice di prevenzione incendi vale invece la tabella S.4-6. Quali porte avranno il maniglione lo indica il progetto antincendio.

La UNI EN 1125 riguarda i maniglioni antipanico a barra orizzontale, la UNI EN 179 i dispositivi per le uscite d'emergenza con maniglia a leva o piastra a spinta. Il Codice di prevenzione incendi ricorda che i dispositivi EN 179 sono progettati per personale specificamente formato. Tutti e due devono avere la marcatura CE.

Per il DM 3 novembre 2004 serve se l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone, se non lo è e la porta è utilizzabile da più di 25, o se ci sono locali con pericolo di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 addetti.

Con il Codice di prevenzione incendi le soglie della tabella S.4-6 sono più di 50 occupanti in ambiti non aperti al pubblico, più di 25 in quelli aperti, più di 10 nelle aree a rischio specifico.

No. Deve essere marcato CE secondo la norma richiesta e previsto nella documentazione del produttore della porta, con la serratura adatta. Il produttore garantisce la prestazione della porta solo con le modifiche consentite nell'atto di omologazione (DM 21 giugno 2004, art. 2, lett. h), quindi niente fori o tagli improvvisati. Sulle porte Padilla di mano il maniglione si può ordinare con la predisposizione fatta in fabbrica.

L'installatore. Il DM 3 novembre 2004 (art. 4) gli chiede di montare il dispositivo seguendo le indicazioni del produttore e di consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione che le richiami. Skema Libero monta i maniglioni sulle porte tagliafuoco Padilla che posa a Latina, Roma e nel Lazio e rilascia questa dichiarazione; per la porta firma anche la dichiarazione di corretta posa.

Il titolare dell'attività: il DM 3 novembre 2004 (art. 4) gli chiede di farla secondo le istruzioni del produttore e di annotare controlli e interventi sul registro. In un luogo di lavoro gli interventi periodici spettano a tecnici manutentori qualificati secondo il DM 1° settembre 2021; dal 25 settembre 2026 la loro qualificazione segue regole precise. Skema Libero monta i maniglioni, ma della loro manutenzione periodica non si occupa.

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