Chi firma la dichiarazione di corretta posa
La firma l'installatore. Il DM 21 giugno 2004, all'art. 3, comma 3, dice che l'installatore è tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera. Non la firma il produttore, che risponde della porta con i suoi documenti, e non la firma il professionista antincendio, che ha un'altra dichiarazione da fare.
Padilla scrive che la posa non la esegue, salvo rari casi vicino alla sua sede, e che al massimo segnala posatori specializzati in alcune zone d'Italia. Nel Lazio le porte Padilla le posiamo direttamente noi, come rivenditore ufficiale: porte, porte vetrate e vetrate, sportelli e anche i portoni tagliafuoco scorrevoli, saliscendi e girevoli. A lavoro finito firmiamo la dichiarazione di corretta posa e la consegniamo con i documenti del produttore.
Perché si legge ancora «DM 4 maggio 1998»
L'articolo del 2004 dice che la dichiarazione va redatta «ai sensi del decreto 4 maggio 1998». Quel decreto è stato abrogato dal DM 7 agosto 2012 (art. 11, comma 2), che però nell'Allegato II, punto 2.2, prevede ancora fra i documenti del fascicolo le dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori. Secondo la nostra lettura, coerente con la modulistica attuale dei Vigili del Fuoco, oggi il rimando va riferito al DM 7 agosto 2012.
Molto materiale in rete cita ancora il DM 4 maggio 1998 come se fosse in vigore. L'obbligo di firmare la dichiarazione è rimasto; il decreto a cui rimandava il testo del 2004, invece, non c'è più.
Un modulo obbligatorio non c'è
Nel 2004 i Vigili del Fuoco avevano introdotto un modello chiamato «DICH. POSA OPERA» (lettera circolare P559/4101 del 22 marzo 2004). Con la lettera circolare P515/4101 del 24 aprile 2008 i modelli del 2004 sono stati sostituiti: da allora la dichiarazione sui prodotti la firma un professionista antincendio, che verifica la posa direttamente oppure acquisendo le dichiarazioni redatte dagli installatori. Per i prodotti omologati la documentazione minima è la dichiarazione di conformità più la dichiarazione di corretta posa.
Il vecchio modello non si consegna più ai Comandi. L'installatore, se vuole, può continuare a usarlo per consegnarlo al titolare, perché la documentazione non ha un formato prestabilito. Nella modulistica pubblicata oggi dai Vigili del Fuoco un modulo chiamato DICH.POSA non c'è: la dichiarazione che firmiamo noi, quindi, non segue un modello ministeriale.
Dove si conserva la dichiarazione
La dichiarazione si consegna al titolare dell'attività. Nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco fa parte del fascicolo che il titolare deve tenere a disposizione per eventuali controlli del Comando, con le dichiarazioni di conformità delle porte omologate e la documentazione CE di quelle marcate (DM 7 agosto 2012, Allegato II, punto 2.2).
Nella SCIA antincendio il titolare dichiara che questa documentazione è raccolta in un fascicolo custodito presso l'attività o all'indirizzo che indica. Conviene tenere la dichiarazione accanto al libretto di installazione, uso e manutenzione di ogni porta, che servirà per i controlli periodici. Quali documenti accompagnano una porta omologata e quali una marcata CE è spiegato nella guida ai documenti di una porta omologata o marcata CE.
La dichiarazione di rispondenza la firma il tecnico
È un documento diverso. Per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco, porte comprese, il DM 7 agosto 2012 (Allegato II, punto 2.1) chiede una dichiarazione di rispondenza firmata dal tecnico abilitato che coordina, dirige o sorveglia i lavori oppure, se queste figure mancano, da un professionista antincendio. Deve riportare il codice di omologazione della porta o i dati della marcatura CE.
Nel modulo dei Vigili del Fuoco con cui il professionista dichiara i prodotti impiegati, chi firma attesta di aver verificato la corretta posa in opera; fra gli allegati ci sono la dichiarazione di corretta posa dell'installatore e, a seconda della porta, la dichiarazione di conformità del produttore o la DoP. Questi documenti glieli consegniamo noi. La dichiarazione di rispondenza e la pratica antincendio restano al professionista: non sono servizi che offriamo.
La classe e la posizione delle porte le stabilisce il progetto antincendio; noi posiamo la porta della classe indicata.
Posare la porta come è stata provata
Una porta tagliafuoco va montata nelle condizioni in cui è stata provata. Una nota dei Vigili del Fuoco del 4 luglio 2022 (prot. 9533) lo scrive in termini generali: le modalità di posa devono essere coerenti con le condizioni di prova del prototipo, e anche cambiare la soglia rispetto al prototipo fa perdere la conformità.
La stessa nota ammette un'eccezione: una soglia modificata che resta conforme alla norma tecnica e ha una prestazione almeno pari a quella del prototipo. Se questo è accertato secondo l'art. 4 del DM 21 giugno 2004, la variazione vale come modifica non sostanziale.
Anche il fissaggio va scelto con i documenti in mano. Padilla offre le sue porte in versioni diverse per la posa: a murare, a tassellare, su falso telaio, su cartongesso con telaio angolare o abbracciante, e per i falsi telai prescrive un kit termico conforme al sistema di posa omologato. Le trovi descritte nella scheda delle porte metalliche Padilla con i diversi telai; i documenti della porta ordinata devono coprire il fissaggio che si userà.
Fori e tagli si fanno solo dove il produttore li prevede e come indica lui, perché la prestazione che garantisce con la dichiarazione di conformità copre soltanto le modifiche ammesse dall'atto di omologazione (DM 21 giugno 2004, art. 2, lettera h).
Maniglioni antipanico ed elettromagneti
Per maniglioni antipanico e maniglie di emergenza c'è un documento in più. Il DM 3 novembre 2004 (art. 4) chiede all'installatore di montarli seguendo tutte le indicazioni di montaggio del produttore e di redigere, firmare e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione che richiami esplicitamente quelle indicazioni.
Il decreto riguarda le porte delle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, quando i dispositivi sono previsti; non si applica alle attività progettate con il Codice di prevenzione incendi.
Sulle porte che posiamo il maniglione lo montiamo noi, e la dichiarazione di corretta installazione la firmiamo noi. Montiamo anche gli elettromagneti che tengono aperta la porta; il collegamento elettrico all'impianto lo fa l'elettricista. Quando serve un maniglione EN 1125 e quando basta un dispositivo EN 179 lo trovi nella guida ai maniglioni antipanico EN 1125 ed EN 179.
La UNI 11473 è una norma volontaria
La UNI 11473 è la norma tecnica italiana su posa in opera e manutenzione delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco. Le parti in vigore sono tre: la 11473-1:2013 sui requisiti del servizio di posa e manutenzione, la 11473-2:2014 sull'organizzazione che lo svolge, la 11473-3:2014 su conoscenze e competenze di installatore e manutentore.
Il DM 1 settembre 2021 la indica fra le norme possibili per porte e finestre apribili resistenti al fuoco, e il Codice di prevenzione incendi la cita nella tabella S.5-8.
Resta una norma volontaria: lo stesso DM 1 settembre 2021 (art. 3, comma 2) ricorda che le norme tecniche UNI ed EN danno presunzione di conformità ma non sono obbligatorie, a meno che un'altra disposizione le renda cogenti. E la dichiarazione di corretta posa non è «secondo UNI 11473»: la chiede il DM 21 giugno 2004, all'art. 3, comma 3.
La manutenzione dopo la posa spetta a chi usa la porta
Con la posa e la dichiarazione il nostro lavoro sulla porta finisce. Il DM 21 giugno 2004 (art. 3, comma 4) affida all'utilizzatore il compito di tenere efficiente ogni porta resistente al fuoco, con controlli periodici di personale qualificato secondo il libretto, che nelle porte omologate deve fissare controlli e revisioni con cadenza almeno semestrale (art. 2, lettera j.2).
Dove si applica il DM 3 novembre 2004, anche maniglioni e maniglie di emergenza vanno mantenuti secondo le istruzioni del produttore, annotando gli interventi sul registro.
Se la porta sta in un luogo di lavoro, ogni intervento va scritto nel registro dei controlli ed eseguito da tecnici manutentori qualificati, come prevede il DM 1 settembre 2021. Le regole sulla loro qualificazione valgono dal 25 settembre 2026: chi entro quella data aveva chiesto di essere valutato può continuare a lavorare, per le tipologie indicate nella domanda, in attesa dell'esito e al massimo fino al 31 marzo 2027 (DM 22 settembre 2026). Questo lavoro noi non lo facciamo.
Le porte che forniamo e posiamo sono nella pagina sulla fornitura e posa di porte tagliafuoco Padilla; come lavorano in cantiere le nostre squadre lo racconta la pagina sulla posa in opera dei serramenti. Se ti serve un preventivo, è gratuito: chiedicelo mandando le misure dei fori e qualche foto delle pareti.
Punti chiave
- La dichiarazione di corretta posa la firma l'installatore (DM 21 giugno 2004, art. 3, comma 3); sulle porte Padilla che posiamo la firmiamo noi.
- Il testo del 2004 rimanda al DM 4 maggio 1998, poi abrogato; il DM 7 agosto 2012 prevede ancora nel fascicolo le dichiarazioni degli installatori.
- Un modulo ministeriale obbligatorio non c'è: dal 2008 la documentazione dell'installatore non ha un formato prestabilito.
- Nelle attività soggette ai controlli la dichiarazione entra nel fascicolo del titolare, a disposizione del Comando (DM 7 agosto 2012, Allegato II, punto 2.2).
- La dichiarazione di rispondenza è un'altra cosa: la firma il tecnico che coordina, dirige o sorveglia i lavori o, in sua assenza, un professionista antincendio.
- Per maniglioni antipanico e maniglie di emergenza, dove si applica il DM 3 novembre 2004, l'installatore rilascia anche una dichiarazione di corretta installazione.
- La UNI 11473 è una norma volontaria; la manutenzione periodica spetta a chi usa la porta, e noi non la facciamo.