Serramenti
Infissi & FinestrePorte BlindatePorte Interne
Sicurezza & oscuranti
PersianePersiane BlindateTapparelle BlindateGrate di SicurezzaZanzariere
Outdoor & ombra
Pergole BioclimaticheVetrate PanoramicheTende da SoleArredamento OutdoorCarport & Coperture
Pavimenti
Parquet & PavimentiVinilici & LVTPavimenti contractPavimenti sportivi
Uffici & contract
Pareti in vetro per ufficiBox acustici
Servizi
Assistenza & RiparazioniInstallazione & PosaSopralluogo & Rilievo MisureProgettazione & ConsulenzaDivisione ContractMarchi & prodottiSettoriLavoriGuide tecnicheNewsChi siamoPrenota un sopralluogoPreventivo gratuito
FacebookInstagramLinkedInScheda Google
Home/Guide tecniche/Detrazione fiscale 2026 per schermature solari, tende da sole e zanzariere
Fiscale & bonus

Detrazione fiscale 2026 per schermature solari, tende da sole e zanzariere

Schermature solari, tende da sole e zanzariere, se rispettano precisi requisiti tecnici, danno diritto a una detrazione fiscale dentro l'Ecobonus.

A cura dell'Ufficio tecnico Skema Libero · Aggiornato al 13/07/2026

Non vale però per una tenda o una zanzariera qualsiasi. La normativa chiede un fattore solare Gtot pari o inferiore a 0,35, un'esposizione corretta, la marcatura CE e l'invio della pratica all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

La differenza fra una zanzariera schermante ammessa e una semplice rete anti-insetto, che invece è esclusa, è sottile; lo stesso vale per aliquote e massimali del 2026. Sul litorale pontino, fra Latina e Roma, la questione è concreta: d'estate il sole batte forte sui vetri esposti a sud e a ovest.

Ecobonus o Bonus Casa: dove rientrano schermature e zanzariere

Le schermature solari rientrano principalmente nell'Ecobonus, la detrazione per la riqualificazione energetica prevista dall'art. 14 del D.L. 63/2013 e disciplinata, per i requisiti tecnici, dal Decreto interministeriale 6 agosto 2020. Il motivo è semplice: la schermatura è agevolata perché riduce l'apporto di calore solare attraverso i vetri e quindi il fabbisogno di raffrescamento estivo, non perché fa ombra in modo generico. Per questo il prodotto deve rispettare requisiti prestazionali misurabili, e non basta che sembri una tenda o una zanzariera.

Esiste anche una via alternativa, il cosiddetto Bonus Casa (art. 16-bis del TUIR, detrazione per il recupero edilizio), a cui questi interventi possono essere ricondotti quando fanno parte di una manutenzione o ristrutturazione più ampia, con regole e adempimenti diversi.

In pratica, per una tenda da sole o una zanzariera schermante installata da sola, la strada normale è l'Ecobonus schermature solari. La scelta del corretto inquadramento va fatta prima di iniziare i lavori, perché cambia documentazione, massimali e comunicazioni: va decisa con il tecnico e con chi cura la dichiarazione dei redditi.

Aliquote e massimali 2026: quanto si detrae e in quanti anni

Storicamente l'Ecobonus schermature solari riconosceva il 50% delle spese. Con le ultime leggi di bilancio le aliquote sono state riorganizzate in base alla destinazione dell'immobile. Per il 2026 la detrazione è pari al 50% delle spese per l'abitazione principale e al 36% per gli altri immobili (seconde case e unità non adibite a prima abitazione); dal 2027 è prevista un'ulteriore riduzione, con aliquote che scendono al 36% per l'abitazione principale e al 30% per gli altri immobili.

Sono percentuali che la legge di bilancio può cambiare ogni anno, quindi conviene controllare quella in vigore alla data della spesa. Il limite massimo di detrazione ammissibile resta fissato dal vademecum ENEA in 60.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione non è un rimborso immediato: si recupera in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) suddivisa in dieci quote annuali di pari importo. Le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, previste in passato, non sono più disponibili per questi interventi: oggi il beneficio si ottiene solo come detrazione diretta, a fronte di spese effettivamente pagate e tracciate.

Il fattore solare totale Gtot deve essere pari o inferiore a 0,35

Dal punto di vista tecnico, tutto ruota attorno al fattore di trasmissione solare totale, indicato con Gtot. È un numero compreso tra 0 e 1 che misura quanta energia solare, in presenza della schermatura accoppiata al vetro, entra comunque nell'ambiente: più è basso, più la schermatura protegge dal calore. Il vademecum ENEA e il D.M. 6 agosto 2020 richiedono un Gtot pari o inferiore a 0,35, valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Il punto è che il Gtot non è una proprietà del solo tessuto o della sola rete, ma dell'insieme schermatura più vetro: per questo il produttore deve fornire un'attestazione di prestazione (calcolata secondo la UNI EN 14500) che dimostri il rispetto della soglia.

Se il valore dichiarato è superiore a 0,35, l'intervento non è agevolabile, per quanto il prodotto sia di buona qualità. Quindi, prima di firmare un preventivo pensando alla detrazione, va chiesta e conservata la scheda tecnica con il valore di Gtot: in caso di controllo è il documento su cui si regge tutta la pratica.

Orientamento ed esposizione: perché il Nord è escluso

Anche l'esposizione della finestra protetta è un requisito vincolante, e spesso viene trascurata. Per le schermature solari in senso stretto (tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci, zanzariere schermanti) sono ammessi soltanto gli orientamenti da Est a Ovest passando per Sud; sono quindi esclusi Nord, Nord-Est e Nord-Ovest.

Il motivo è energetico: su una facciata a nord l'irraggiamento diretto estivo è modesto, quindi la schermatura non produce il risparmio che giustifica lo sgravio. Fanno eccezione le chiusure oscuranti tecniche (persiane, avvolgibili, tapparelle), per le quali sono ammessi tutti gli orientamenti, perché il beneficio è legato alla resistenza termica aggiuntiva e non solo al controllo solare.

Sul litorale pontino la cosa pesa parecchio: a Latina (zona climatica C) e a Roma (zona D) le facciate esposte a sud e a ovest ricevono un carico solare estivo importante, ed è lì che una schermatura con basso Gtot lavora meglio ed è agevolabile. Una tenda installata su una finestra a nord, invece, per quanto utile, resta fuori dal beneficio.

Zanzariere: quali sono detraibili e quali no

Sulle zanzariere si fa spesso confusione. Una zanzariera è detraibile solo se funziona come schermatura solare, cioè se rispetta le stesse regole delle tende: rete con un valore di Gtot pari o inferiore a 0,35 accoppiato al vetro, marcatura CE con dichiarazione di prestazione, installazione su una superficie vetrata esistente, esposizione da Est a Ovest passando per Sud.

Deve inoltre essere applicata in modo solidale all'involucro edilizio con struttura fissa e non liberamente montabile o smontabile dall'utente: sono escluse le versioni adesive, magnetiche, a telaio removibile o stagionali.

La classica rete anti-insetto priva di capacità schermante certificata, comprata per tenere fuori le zanzare senza alcun valore di Gtot documentato, non dà diritto ad alcuna detrazione: è un prodotto legittimo ma fuori dall'agevolazione. Non esiste, quindi, un bonus zanzariere a sé: c'è l'Ecobonus schermature solari, in cui alcune zanzariere rientrano e altre no. Quello che decide è la prestazione certificata, non il nome commerciale del prodotto.

Marcatura CE, dichiarazione di prestazione e documenti da conservare

Perché la detrazione regga in caso di verifica servono documenti precisi, da raccogliere e conservare. Il prodotto deve riportare la marcatura CE, con la relativa dichiarazione di prestazione (DoP): le tende esterne e le zanzariere schermanti rientrano tipicamente nel campo della UNI EN 13561, le chiusure oscuranti nella UNI EN 13659.

Serve poi l'attestazione del fattore di trasmissione solare totale calcolato secondo la UNI EN 14500 per le schermature solari, oppure della resistenza termica supplementare secondo la UNI EN 13125 per le chiusure oscuranti, con timbro e firma del produttore o rivenditore.

Quanto alle spese, il D.M. 6 agosto 2020 fissa nel suo Allegato A dei costi massimi specifici unitari: esiste cioè un importo massimo ammissibile al metro quadro oltre il quale la spesa eccedente non è agevolabile, e il tecnico ne verifica il rispetto in fase di asseverazione o computo metrico.

Vanno conservate anche fatture, ricevute dei bonifici dedicati e, per gli interventi condominiali, la delibera assembleare e la tabella millesimale. Questi documenti non si inviano, ma vanno tenuti pronti da mostrare per tutta la durata della detrazione.

La pratica ENEA passo per passo e i pagamenti tracciati

Il passaggio che dà diritto alla detrazione è la trasmissione all'ENEA della scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, solo attraverso il portale telematico dedicato all'anno in cui i lavori sono terminati (detrazionifiscali.enea.it). Al termine dell'invio l'ENEA rilascia un codice CPID e una email di conferma: è la prova che la scheda è stata trasmessa e va stampata e conservata.

Per i pagamenti, i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono saldare con il cosiddetto bonifico parlante, bancario o postale dedicato, che riporti la causale con il riferimento alla norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario e i dati (partita IVA o codice fiscale) del destinatario del pagamento: così la banca può applicare la ritenuta d'acconto e la spesa diventa detraibile.

Un errore frequente è pagare con un bonifico ordinario o rispettare la soglia del Gtot ma dimenticare l'invio ENEA nei termini: senza quei passaggi, la detrazione non spetta. Meglio decidere fin dall'inizio chi si occupa della scheda ENEA e come impostare i bonifici.

Punti chiave

  • Requisito obbligatorio: fattore solare totale Gtot pari o inferiore a 0,35, accoppiato al vetro e certificato secondo UNI EN 14500/14501.
  • Esposizione ammessa solo da Est a Ovest passando per Sud; escluse le finestre a Nord, Nord-Est e Nord-Ovest (le chiusure oscuranti fanno eccezione).
  • Aliquota 2026: 50% per l'abitazione principale e 36% per gli altri immobili; limite massimo di detrazione 60.000 euro per unità immobiliare, recuperato in 10 anni.
  • Scheda descrittiva all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori e pagamento con bonifico parlante dedicato: senza questi passaggi la detrazione non spetta.
  • Zanzariere detraibili solo se schermanti, fisse, marcate CE e con Gtot certificato; le semplici reti anti-insetto rimovibili sono escluse.

Fonti ufficiali: ENEA - Vademecum Schermature solari e chiusure oscuranti (Ecobonus) · ENEA - Portale telematico detrazioni fiscali (invio scheda) · Gazzetta Ufficiale - Decreto interministeriale 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici Ecobonus) · Agenzia delle Entrate - Detrazione riqualificazione energetica

Contenuto divulgativo aggiornato al 2026; aliquote e regole dei bonus possono essere riviste. Verifica sempre sul portale ufficiale o chiedici una valutazione.

Domande frequenti

Le domande più comuni

No. Solo quelle che fanno davvero da schermatura solare e rispettano i requisiti di legge. Una tenda o una zanzariera senza queste caratteristiche, per quanto valida, resta fuori dall'agevolazione.

Il Gtot è il fattore di trasmissione solare totale dell'insieme schermatura più vetro: indica quanta energia solare entra comunque nell'ambiente. La soglia richiesta è pari o inferiore a 0,35, valutata secondo la UNI EN 14501 con vetro tipo C. Non riguarda il solo tessuto o la sola rete, ma la combinazione con il vetro, e va dimostrata con l'attestazione del produttore.

No, se la classifichi come schermatura solare. A nord il risparmio estivo è considerato trascurabile, quindi quelle facciate sono escluse. Fanno eccezione le chiusure oscuranti come persiane e tapparelle, ammesse a tutti gli orientamenti.

La scheda descrittiva dell'intervento va trasmessa all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, tramite il portale detrazionifiscali.enea.it relativo all'anno di conclusione. Al termine ricevi un codice CPID e una email di conferma, che vanno conservati. È un passaggio obbligatorio: senza invio nei termini la detrazione non spetta.

I privati devono usare il bonifico parlante, bancario o postale dedicato alle detrazioni, con la causale che richiama la norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario e i dati del destinatario del pagamento. Un bonifico ordinario non consente la ritenuta d'acconto e mette a rischio la detrazione. Vanno conservate fatture e ricevute dei bonifici.

Dal punto di vista dell'agevolazione, sud, est e ovest sono tutti orientamenti ammessi. Sul litorale pontino, con Latina in zona climatica C e Roma in zona D, le facciate a sud e a ovest sono quelle che prendono più sole d'estate, quindi una schermatura con Gtot basso lì rende di più e resta detraibile. Su finestre a nord la detrazione non spetta.

No. Lo sconto in fattura e la cessione del credito non sono più disponibili per questi interventi. Il beneficio si ottiene solo come detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a fronte di spese effettivamente sostenute e pagate con bonifico tracciato.

Vuoi capire come funziona nel tuo caso?

Scrivici con qualche foto e le misure di massima: ti rispondiamo noi, e il preventivo è gratuito. Il sopralluogo tecnico lo programmiamo quando decidi di passare all’ordine.

Per un lavoro fuori dal Lazio scrivici comunque: valutiamo caso per caso.