Ecobonus o Bonus Casa: dove rientrano schermature e zanzariere
Le schermature solari rientrano principalmente nell'Ecobonus, la detrazione per la riqualificazione energetica prevista dall'art. 14 del D.L. 63/2013 e disciplinata, per i requisiti tecnici, dal Decreto interministeriale 6 agosto 2020. La logica è precisa: la schermatura è agevolata perché riduce l'apporto di calore solare attraverso i vetri e quindi il fabbisogno di raffrescamento estivo, non perché fa ombra in modo generico. Per questo il prodotto deve rispettare requisiti prestazionali misurabili, e non basta che sia esteticamente una tenda o una zanzariera. Esiste anche una via alternativa, il cosiddetto Bonus Casa (art. 16-bis del TUIR, detrazione per il recupero edilizio), a cui questi interventi possono essere ricondotti quando fanno parte di una manutenzione o ristrutturazione più ampia, con regole e adempimenti diversi. Nella pratica, per una tenda da sole o una zanzariera schermante installata da sola, la strada naturale è l'Ecobonus schermature solari. La scelta del corretto inquadramento va fatta prima di iniziare i lavori, perché cambia documentazione, massimali e comunicazioni: è bene concordarla con il tecnico e con chi cura la dichiarazione dei redditi.
Aliquote e massimali 2026: quanto si detrae e in quanti anni
Storicamente l'Ecobonus schermature solari riconosceva il 50% delle spese. Con le ultime leggi di bilancio le aliquote sono state riorganizzate in base alla destinazione dell'immobile. Per il 2026 la detrazione è pari al 50% delle spese per l'abitazione principale e al 36% per gli altri immobili (seconde case e unità non adibite a prima abitazione); dal 2027 è prevista un'ulteriore riduzione, con aliquote che scendono al 36% per l'abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Trattandosi di percentuali soggette agli aggiornamenti annuali della legge di bilancio, conviene sempre verificare il valore in vigore alla data di spesa. Il limite massimo di detrazione ammissibile resta fissato dal vademecum ENEA in 60.000 euro per unità immobiliare. La detrazione non è un rimborso immediato: si recupera in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) suddivisa in dieci quote annuali di pari importo. Le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, previste in passato, non sono più disponibili per questi interventi: oggi il beneficio si ottiene esclusivamente come detrazione diretta, a fronte di spese effettivamente pagate e tracciate.
Il requisito chiave: fattore solare totale Gtot pari o inferiore a 0,35
Il cuore tecnico dell'agevolazione è il fattore di trasmissione solare totale, indicato con Gtot. È un numero compreso tra 0 e 1 che misura quanta energia solare, in presenza della schermatura accoppiata al vetro, entra comunque nell'ambiente: più è basso, più la schermatura protegge dal calore. Il vademecum ENEA e il D.M. 6 agosto 2020 richiedono un Gtot pari o inferiore a 0,35, valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. È fondamentale capire che il Gtot non è una proprietà del solo tessuto o della sola rete, ma dell'insieme schermatura più vetro: per questo il produttore deve fornire un'attestazione di prestazione (calcolata secondo la UNI EN 14500) che dimostri il rispetto della soglia. Se il valore dichiarato è superiore a 0,35, l'intervento non è agevolabile, per quanto il prodotto sia di buona qualità. Questo è il motivo per cui, prima di firmare un preventivo pensando alla detrazione, va chiesta e conservata la scheda tecnica con il valore di Gtot: è il documento che regge o fa cadere l'intera pratica in caso di controllo.
Orientamento ed esposizione: perché il Nord è escluso
L'esposizione della finestra protetta è un requisito vincolante, spesso sottovalutato. Per le schermature solari in senso stretto (tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci, zanzariere schermanti) sono ammessi soltanto gli orientamenti da Est a Ovest passando per Sud; sono quindi esclusi Nord, Nord-Est e Nord-Ovest. La ragione è coerente con la finalità energetica: su una facciata a nord l'irraggiamento diretto estivo è modesto, quindi la schermatura non produce il risparmio che giustifica lo sgravio. Fanno eccezione le chiusure oscuranti tecniche (persiane, avvolgibili, tapparelle), per le quali sono ammessi tutti gli orientamenti, perché il beneficio è legato alla resistenza termica aggiuntiva e non solo al controllo solare. Questo aspetto è particolarmente rilevante sul litorale pontino: a Latina (zona climatica C) e a Roma (zona D) le facciate esposte a sud e a ovest ricevono un carico solare estivo importante, ed è proprio lì che una schermatura con basso Gtot lavora meglio ed è agevolabile. Una tenda installata su una finestra a nord, invece, per quanto utile, resta fuori dal beneficio.
Zanzariere: quali sono detraibili e quali no
La distinzione più fraintesa riguarda proprio le zanzariere. Una zanzariera è detraibile solo se funziona come schermatura solare, cioè se rispetta le stesse regole delle tende: rete con un valore di Gtot pari o inferiore a 0,35 accoppiato al vetro, marcatura CE con dichiarazione di prestazione, installazione su una superficie vetrata esistente, esposizione da Est a Ovest passando per Sud. Deve inoltre essere applicata in modo solidale all'involucro edilizio con struttura fissa e non liberamente montabile o smontabile dall'utente: sono escluse le versioni adesive, magnetiche, a telaio removibile o stagionali. La classica rete anti-insetto priva di capacità schermante certificata, comprata per tenere fuori le zanzare senza alcun valore di Gtot documentato, non dà diritto ad alcuna detrazione: è un prodotto legittimo ma fuori dall'agevolazione. In sintesi, non esiste un bonus zanzariere a sé stante: c'è l'Ecobonus schermature solari, in cui alcune zanzariere rientrano e altre no. Il discrimine è sempre lo stesso, la prestazione certificata, non il nome commerciale del prodotto.
Marcatura CE, dichiarazione di prestazione e documenti da conservare
Perché la detrazione regga in caso di verifica servono documenti precisi, da raccogliere e conservare. Il prodotto deve riportare la marcatura CE, con la relativa dichiarazione di prestazione (DoP): le tende esterne e le zanzariere schermanti rientrano tipicamente nel campo della UNI EN 13561, le chiusure oscuranti nella UNI EN 13659. A questo si aggiunge l'attestazione del fattore di trasmissione solare totale calcolato secondo la UNI EN 14500 per le schermature solari, oppure della resistenza termica supplementare secondo la UNI EN 13125 per le chiusure oscuranti, con timbro e firma del produttore o rivenditore. Sul fronte spese, il D.M. 6 agosto 2020 fissa nel suo Allegato A dei costi massimi specifici unitari: esiste cioè un importo massimo ammissibile al metro quadro oltre il quale la spesa eccedente non è agevolabile, e il tecnico ne verifica il rispetto in fase di asseverazione o computo metrico. Vanno conservate anche fatture, ricevute dei bonifici dedicati e, per gli interventi condominiali, la delibera assembleare e la tabella millesimale. È documentazione che non si invia, ma che deve essere esibibile per tutta la durata del beneficio.
La pratica ENEA passo per passo e i pagamenti tracciati
L'adempimento che fa scattare il diritto alla detrazione è la trasmissione all'ENEA della scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, esclusivamente attraverso il portale telematico dedicato all'anno in cui i lavori sono terminati (detrazionifiscali.enea.it). Al termine dell'invio l'ENEA rilascia un codice CPID e una email di conferma: è la prova che la scheda è stata trasmessa e va stampata e conservata. Sul piano dei pagamenti, i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono saldare con il cosiddetto bonifico parlante, bancario o postale dedicato, che riporti la causale con il riferimento alla norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario e i dati (partita IVA o codice fiscale) del destinatario del pagamento: è la modalità che consente alla banca di applicare la ritenuta d'acconto e che rende la spesa detraibile. Un errore ricorrente è pagare con un bonifico ordinario o rispettare la soglia del Gtot ma dimenticare l'invio ENEA nei termini: senza quei passaggi, la detrazione non spetta. Per questo conviene pianificare fin dall'inizio chi cura la scheda ENEA e la corretta impostazione dei bonifici.
Punti chiave
- Requisito prestazionale non negoziabile: fattore solare totale Gtot pari o inferiore a 0,35, accoppiato al vetro e certificato secondo UNI EN 14500/14501.
- Esposizione ammessa solo da Est a Ovest passando per Sud; escluse le finestre a Nord, Nord-Est e Nord-Ovest (le chiusure oscuranti fanno eccezione).
- Aliquota 2026: 50% per l'abitazione principale e 36% per gli altri immobili; limite massimo di detrazione 60.000 euro per unità immobiliare, recuperato in 10 anni.
- Scheda descrittiva all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori e pagamento con bonifico parlante dedicato: senza questi passaggi la detrazione non spetta.
- Zanzariere detraibili solo se schermanti, fisse, marcate CE e con Gtot certificato; le semplici reti anti-insetto rimovibili sono escluse.