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Detrazione per porte blindate, grate e sistemi antieffrazione: la guida al Bonus Sicurezza 2026

Rendere più sicura la propria abitazione contro furti e intrusioni non è solo una scelta di tranquillità: in molti casi la spesa può essere portata in detrazione IRPEF. La sostituzione di un portone con una porta blindata, l'installazione di grate alle finestre o di casseforti a muro rientrano infatti tra le "misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi", disciplinate dall'articolo 16-bis del TUIR e note al pubblico come "Bonus Sicurezza". Non si tratta di un'agevolazione a sé, ma di una specifica ipotesi ammessa dentro il Bonus ristrutturazione. In questa guida vediamo, con riferimenti normativi verificabili, quali interventi rientrano, le aliquote e i limiti aggiornati al 2026, come pagare correttamente e quali documenti conservare, con qualche nota utile per chi vive tra Latina e Roma.

A cura dell'Ufficio tecnico Skema Libero · Aggiornato al 13/07/2026

Che cos'è il "Bonus Sicurezza" e su quale norma si fonda

Quello che comunemente viene chiamato "Bonus Sicurezza" non è un'agevolazione autonoma, ma una delle finalità ammesse dal Bonus ristrutturazione, cioè la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinata dall'articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In particolare, la lettera f) del comma 1 include tra le spese detraibili quelle relative alla "realizzazione di interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi".

Per "atti illeciti" l'Agenzia delle Entrate intende quelli penalmente rilevanti: furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato che comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. Un punto importante e spesso frainteso: a differenza di altri interventi, queste misure di prevenzione sono agevolabili anche se realizzate in modo autonomo, senza essere inserite in una più ampia opera di ristrutturazione. Sostituire il solo portone d'ingresso con una porta blindata, quindi, può dare diritto alla detrazione anche se non si stanno facendo altri lavori. Restano invece esclusi i contratti stipulati con istituti di vigilanza per il servizio di sorveglianza, che sono prestazioni di servizio e non interventi sull'immobile.

Aliquote e limiti di spesa nel 2026 (e cosa cambia dal 2027)

Le aliquote del Bonus ristrutturazione, e quindi anche delle misure di prevenzione degli atti illeciti, sono state ridisegnate dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207) su base pluriennale. Per le spese sostenute nel 2026 la detrazione è pari:

- al 50% per gli interventi sull'abitazione principale realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;

- al 36% negli altri casi (seconde case e immobili non adibiti ad abitazione principale).

Il limite massimo di spesa agevolabile resta di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione si recupera sempre ripartendola in 10 quote annuali di pari importo, a scomputo dell'IRPEF dovuta.

È utile pianificare per tempo, perché il quadro è in progressiva riduzione: per le spese del 2027 le percentuali scenderanno al 36% per l'abitazione principale e al 30% negli altri casi, sempre entro il tetto di 96.000 euro. Chi ha in programma un intervento sulla sicurezza ha quindi convenienza a valutarlo mentre le aliquote sono più alte. Trattandosi di una detrazione (non di un rimborso), il beneficio presuppone comunque un'imposta IRPEF capiente su cui scaricare le quote annuali: chi ha un'IRPEF ridotta o nulla potrebbe non riuscire a sfruttarla per intero.

Quali interventi rientrano nella detrazione (e quali no)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco, di natura esemplificativa, degli interventi che rientrano tra le misure di prevenzione degli atti illeciti. Tra i principali:

- installazione o sostituzione di porte blindate o rinforzate;

- apposizione di grate (inferriate) sulle finestre o loro sostituzione;

- montaggio di saracinesche e di tapparelle metalliche dotate di sistemi di bloccaggio;

- installazione di vetri antisfondamento;

- montaggio di casseforti a muro;

- installazione di impianti di videosorveglianza (fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati);

- installazione di apparecchi rilevatori antifurto e relative centraline;

- apposizione di lucchetti, catenacci, spioncini e serrature di sicurezza.

L'elemento comune è la funzione oggettiva di difesa contro l'intrusione. Non è agevolabile, invece, la spesa per il servizio di vigilanza fornito da istituti privati, perché è un canone per una prestazione e non un intervento sull'edificio. Attenzione anche a un aspetto pratico: la detrazione spetta per l'intervento nella sua interezza (fornitura più posa), ma è bene che la fattura descriva chiaramente la natura antieffrazione del bene installato. Per una porta blindata, ad esempio, è opportuno che sia riconoscibile la classe antieffrazione secondo la norma UNI EN 1627, così da documentare in modo trasparente la finalità di sicurezza dell'opera.

Bonus Sicurezza o Ecobonus? Due agevolazioni diverse

È un dubbio molto frequente quando si toccano porte e finestre, e vale la pena chiarirlo perché le due agevolazioni hanno logiche completamente diverse. Il Bonus Sicurezza (art. 16-bis, lett. f, TUIR) premia la funzione antieffrazione: conta la capacità di prevenire l'intrusione, non le prestazioni termiche. L'Ecobonus (disciplinato in particolare dall'art. 14 del D.L. 63/2013) premia invece il risparmio energetico, cioè il miglioramento della trasmittanza termica dell'involucro.

Da qui alcune conseguenze pratiche. La sostituzione di finestre comprensive di infissi, se migliora la prestazione energetica e rispetta i valori di trasmittanza previsti, può rientrare nell'Ecobonus (con asseverazione tecnica e comunicazione ENEA). Una porta blindata o una grata, invece, non hanno finalità energetica e non danno accesso all'Ecobonus: la loro strada è il Bonus ristrutturazione come misura antieffrazione. Non è possibile cumulare due detrazioni diverse sulla stessa identica spesa: per ciascun intervento occorre scegliere una sola agevolazione. Se un cantiere prevede sia il rifacimento dei serramenti per l'efficienza energetica sia interventi puramente di sicurezza, le due voci vanno tenute distinte, con fatture e adempimenti separati, in modo che ciascuna spesa segua il proprio binario normativo.

Come pagare: il bonifico "parlante" e la tracciabilità

La condizione più delicata, e quella su cui si perdono più spesso le detrazioni, è la modalità di pagamento. Per le persone fisiche la spesa deve essere sostenuta con il cosiddetto "bonifico parlante": un bonifico bancario o postale dedicato alle detrazioni edilizie, dal quale risultino la causale del versamento con il riferimento normativo (l'art. 16-bis del TUIR), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Molti istituti offrono un modulo di bonifico già predisposto per i bonus edilizi: usarlo evita errori nella causale. Sul bonifico parlante la banca applica una ritenuta d'acconto a titolo di imposta nei confronti dell'impresa che riceve il pagamento, il che conferma la corretta impostazione dell'operazione. Un pagamento effettuato con strumenti non tracciati o con un bonifico ordinario privo dei dati richiesti mette a rischio l'intera agevolazione. È buona regola pagare solo a fronte di fattura, indicare correttamente il codice fiscale di chi porterà in detrazione la spesa (che deve coincidere con chi sostiene effettivamente il pagamento) e conservare la contabile insieme alla fattura. Va inoltre ricordato che, per questi interventi, lo sconto in fattura e la cessione del credito non sono più praticabili in via ordinaria: il recupero avviene tramite la dichiarazione dei redditi.

Documenti da conservare e ripartizione in dieci anni

Per gli interventi di sola prevenzione degli atti illeciti, come la posa di una porta blindata o di grate, non è richiesta una specifica comunicazione preventiva: a differenza dell'Ecobonus non serve l'invio della pratica all'ENEA, perché non c'è una finalità energetica da certificare. Ciò non significa che si possa essere approssimativi sulla documentazione, che va conservata per tutto il periodo in cui la detrazione è utilizzabile e fino ai termini di accertamento.

Conviene tenere ordinati almeno: le fatture dell'impresa che ha eseguito i lavori e fornito i beni, con descrizione chiara dell'intervento; le ricevute dei bonifici parlanti; l'eventuale documentazione tecnica del prodotto (ad esempio la dichiarazione di prestazione e la classe antieffrazione secondo UNI EN 1627 per la porta blindata); i dati catastali dell'immobile e, se i lavori sono eseguiti dal detentore, la dichiarazione di consenso del proprietario. In dichiarazione dei redditi la spesa va indicata nell'apposito quadro degli oneri per il recupero del patrimonio edilizio, e la detrazione si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa. Se l'immobile viene venduto prima che le dieci quote siano esaurite, salvo diverso accordo tra le parti la detrazione residua si trasferisce all'acquirente.

Il contesto del litorale pontino: sicurezza e clima tra Latina e Roma

Chi vive tra Latina e Roma conosce due esigenze che spesso convivono. Da un lato la sicurezza di ville, villette a schiera e case indipendenti in zone residenziali e agricole, dove porte blindate, inferriate e sistemi antintrusione sono richieste ricorrenti. Dall'altro il clima: Latina ricade in zona climatica C e Roma in zona climatica D secondo la classificazione del D.P.R. 412/1993, con inverni miti e forte presenza di umidità salina lungo il litorale pontino.

Questo secondo aspetto non incide sul diritto alla detrazione per la sicurezza, ma pesa molto sulla scelta tecnica dei materiali. Sul litorale la salsedine è aggressiva verso le parti metalliche: per grate, inferriate e telai delle blindate diventano importanti i trattamenti anticorrosione, le zincature e le verniciature adeguate, così da non vanificare l'investimento nel giro di pochi anni. È anche l'occasione, quando si mette mano ai serramenti, per ragionare in modo integrato: la porta blindata e le grate seguono il binario del Bonus Sicurezza, mentre l'eventuale sostituzione delle finestre per l'efficienza energetica segue quello dell'Ecobonus, con adempimenti distinti. Una valutazione unitaria del progetto, fatta a monte, aiuta a scegliere l'agevolazione corretta per ciascuna voce ed evitare errori formali che, come visto, possono compromettere il beneficio.

Punti chiave

  • Le porte blindate, le grate alle finestre, le casseforti a muro e i sistemi antifurto rientrano nel Bonus ristrutturazione come "misure per prevenire atti illeciti" (art. 16-bis, lett. f, TUIR).
  • Nel 2026 la detrazione IRPEF è del 50% sull'abitazione principale (per proprietari e titolari di diritti reali) e del 36% negli altri casi, entro 96.000 euro per unità immobiliare, in 10 quote annuali.
  • Queste misure sono agevolabili anche se realizzate da sole, senza una più ampia ristrutturazione in corso.
  • Il pagamento deve avvenire con bonifico "parlante" con causale, riferimento normativo, codice fiscale del beneficiario e P.IVA dell'impresa: senza tracciabilità corretta si perde la detrazione.
  • Il Bonus Sicurezza premia la funzione antieffrazione ed è cosa diversa dall'Ecobonus, che premia il risparmio energetico: sulla stessa spesa si sceglie una sola agevolazione.
  • Dal 2027 le aliquote scendono (36% abitazione principale, 30% altri casi): conviene pianificare gli interventi mentre le percentuali sono più alte.
Domande frequenti

Le risposte utili

Sì. Le misure finalizzate a prevenire atti illeciti (art. 16-bis, lett. f, TUIR) sono agevolabili anche se realizzate autonomamente, senza dover essere inserite in una più ampia opera di ristrutturazione. È comunque necessario pagare con bonifico parlante e conservare fattura e documentazione.

Per le spese del 2026 la detrazione è del 50% se l'intervento è sull'abitazione principale ed è realizzato dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, e del 36% negli altri casi, entro il limite di 96.000 euro per unità immobiliare. Si recupera in 10 quote annuali di pari importo a scomputo dell'IRPEF.

Sì. L'Agenzia delle Entrate include tra gli interventi ammessi, a titolo esemplificativo, l'apposizione o sostituzione di grate sulle finestre, le casseforti a muro, i vetri antisfondamento, le tapparelle metalliche con bloccaggi, la videosorveglianza collegata a centri di vigilanza e i rilevatori antifurto con relative centraline.

No. L'Ecobonus premia il miglioramento della prestazione energetica: una porta blindata o una grata hanno finalità di sicurezza, non energetica, quindi seguono il Bonus ristrutturazione come misura antieffrazione. Le finestre con infissi, se migliorano la trasmittanza termica, possono invece rientrare nell'Ecobonus, con asseverazione e comunicazione ENEA.

Si rischia di perdere la detrazione. Il pagamento deve essere tracciato con un bonifico dedicato alle detrazioni edilizie, contenente la causale con il riferimento normativo, il codice fiscale di chi porta in detrazione la spesa e la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa. Molte banche offrono un modulo già predisposto per i bonus edilizi.

No. La comunicazione all'ENEA riguarda gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus). Per le sole misure di prevenzione degli atti illeciti non è previsto quell'adempimento: è però indispensabile conservare fatture, bonifici parlanti e la documentazione tecnica, e indicare la spesa nel quadro degli oneri per il recupero edilizio in dichiarazione.

Fonti ufficiali: Agenzia delle Entrate - Ristrutturazioni edilizie: che cos'è · Agenzia delle Entrate - Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" · Normattiva - D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 16-bis

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